Cina: entra in vigore il nuovo regolamento s controllo delle esportazioni.
La Repubblica Popolare Cinese ha approvato un nuovo Regolamento in materia di controllo delle esportazioni entrato in vigore il 1° dicembre 2024. Questo provvedimento segna il culmine di un percorso avviato nell’aprile 2022, quando una bozza del regolamento era stata pubblicata per sottoporla al dibattito pubblico ed istituzionale. L’obiettivo principale è duplice: creare un sistema…
La Repubblica Popolare Cinese ha approvato un nuovo Regolamento in materia di controllo delle esportazioni entrato in vigore il 1° dicembre 2024. Questo provvedimento segna il culmine di un percorso avviato nell’aprile 2022, quando una bozza del regolamento era stata pubblicata per sottoporla al dibattito pubblico ed istituzionale. L’obiettivo principale è duplice: creare un sistema normativo organico e coerente, superando la frammentazione legislativa esistente, ed allineare il quadro normativo cinese agli standard internazionali, in particolare quelli degli Stati Uniti e dell’Unione Europea.
Obiettivi e contesto normativo
Il regolamento è gestito dal Ministero del Commercio (MOFCOM), che opera sotto la supervisione del Consiglio di Stato, in linea con la struttura gerarchica del sistema governativo cinese. Questa organizzazione integra la leadership del Partito Comunista e vede il concetto di sicurezza nazionale come principio guida. Tra i prodotti regolamentati figurano i cosiddetti “prodotti a duplice uso”, che comprendono beni, tecnologie e servizi con applicazioni sia civili sia militari. Tali prodotti sono soggetti a controllo quando potrebbero contribuire al rafforzamento del potenziale militare di altri Paesi, o essere utilizzati per sviluppare armi di distruzione di massa ed i relativi vettori, in linea con le intese internazionali sulla non proliferazione che la Cina ha adottato conformemente alla disciplina in vigore in altri stati. Un aspetto importante del nuovo regolamento è la possibilità di applicare il controllo in maniera extraterritoriale. Questo implica che:
1) Prodotti specifici ed originari della Cina possono essere controllati anche quando esportati dall’estero;
2) Prodotti fabbricati all’estero ma che contengono componenti o tecnologie cinesi a duplice uso sono anch’essi soggetti a controllo;
3) Prodotti realizzati utilizzando beni o tecnologie cinesi a duplice uso nel processo di fabbricazione ricadono sotto la giurisdizione del regolamento di controllo;
Un metodo di applicazione simile alla disciplina statunitense, sia nella previsione della così detta Foreign Direct Product Rule, sia in applicazione parziale della De Minimis Rule, di cui non conserva tutti i principi ma alla quale si accosta nella previsione dei limiti entro cui la presenza di un determinato prodotto fa venir meno una eventuale clausola di esenzione o semplificazione.
Restrizioni e trasferimenti
Dal 1° dicembre 2024, il regolamento ha introdotto specifiche restrizioni sul trasferimento di tecnologie e beni a duplice uso sia da parte di cittadini o entità cinesi verso l’estero sia da parte di soggetti ed entità non istituite a norma del diritto cinese ma che vendono ed esportano prodotti da essi controllati. Queste limitazioni si applicano non solo alle esportazioni commerciali, ma anche a circostanze come donazioni, mostre, cooperazioni internazionali o altre attività non commerciali. Non in ultimo il controllo sarà anche esercitato al di fuori dello stato cinese laddove un soggetto definibile “CN person” trasferisce, per via intangibile, software o tecnologia a soggetto terzo. Questo approccio richiama il concetto statunitense di Deemed Export, ma con ulteriori ambiti di applicazione. Il legislatore cinese ha previsto, verosimilmente a quanto accade nell’EAR, l’individuazione di una politica di rischio abbinato a diversi fattori che, unitamente alle caratteristiche del prodotto, potrebbero determinare un obbligo di licenza all’esportazione per i prodotti controllati; nello specifico l’Autorità competente valuterà:
1) l’impatto sulla sicurezza e sugli interessi nazionali;
2) l’obbligo di adesione al principio della non proliferazione;
3) eventuali esigenze imposte da trattati a cui la Cina ha aderito;
4) le decisioni del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
5) eventuali altri fattori a carattere soggettivo;

In base, inoltre, a valutazioni dei rischi, il Ministero potrà:
1) interdire l’esportazione di specifici prodotti duali in tutto il mondo da parte di uno o più esportatori;
2) limitare le esportazioni verso determinate regioni o Paesi;
3) bloccare le esportazioni a specifiche società o individui.
Quest’ultima misura richiederà l’approvazione del Consiglio di Stato.
Il regolamento prevede inoltre la possibilità di applicare controlli temporanei su beni, tecnologie e servizi non inclusi nell’elenco ufficiale. Questa misura, simile alla clausola catch-all europea, ha però carattere limitato: i controlli possono durare al massimo due anni e possono essere prorogati per altre due volte, dopo di che il prodotto deve essere incluso nella lista di controllo definitiva oppure esserne escluso.
Sistema delle licenze
Il regolamento introduce tre tipi di licenze:
1)Licenza specifica individuale, per operazioni singole.
2)Licenza generale, concessa a società che adottano un sistema interno di conformità.
3)Certificato di esportazione, necessario per operazioni particolari come manutenzione, collaudo, ispezioni o esposizioni.
Un elemento ricorrente nel testo del regolamento è la categoria di circostanze definite come “altro”, che amplia notevolmente la discrezionalità dell’ autorità competente.
Gestione del rischio e lista di sorveglianza
Il regolamento istituisce un sistema per la gestione del rischio degli End User (utilizzatori finali) e degli End Use (finalità d’uso). Gli importatori o gli utilizzatori finali devono rilasciare certificati in cui si impegnano a rispettare le condizioni d’uso dichiarate ed a non trasferire i prodotti duali senza autorizzazione. Il Ministero del Commercio può includere soggetti che non rispettano i criteri di rischio, di cui al neo-regolamento, in una Watch List, un elenco di soggetti a rischio. Questo può avvenire d’ufficio o sulla base di segnalazioni.
Tra i motivi per l’inclusione figurano:
- Mancata fornitura dei documenti richiesti;
- Violazioni delle condizioni d’uso stabilite;
- Pericolo per la sicurezza nazionale cinese;
- Utilizzo di prodotti duali per attività terroristiche o sviluppo di armi di distruzione di massa.
Per i soggetti inseriti nella lista, le transazioni possono essere limitate o vietate, e le esportazioni soggette a ulteriori controlli. Gli operatori cinesi non possono richiedere una licenza generale per tali soggetti, ma possono tentare di ottenere una licenza specifica, previa presentazione di un rapporto di valutazione del rischio. Quanto espresso risulta verosimile al considerandum europeo per le misure restrittive che impone sistemi di controllo più rigidi che poco si prestano ad ulteriori semplificazioni.
Obblighi e Sanzioni
Del tutto singolare è la trattazione non solo del sistema sanzionatorio che può prevedere, anche nelle disposizioni cinesi, un procedimento penale ma anche lo strumento voluto dal governo cinese quale misura di controllo generalizzata volta a circuire i reati in materia favorendo coloro che comunicano violazioni alle autorità e punendo coloro che non lo fanno.
In caso di violazione è prevista la confisca del bene ed una sanzione che andrà da 5 volte a 10 volte il valore del bene qualora il valore di esso sia superiore a 500.000 yuan.
Nel caso invece il valore del bene sia inferiore ai 500.000 yuan la sanzione sarà compresa tra 500.000 e 3.000.000 di yuan.
Di grande impatto è la responsabilità di attori terzi, differentemente a quanto avviene oggi in UE, che giocano ruoli differenti ma di rilevanza nel sistema delle esportazioni come ad esempio, dichiaranti doganali, società di e-commerce, società di logistica che hanno l’obbligo di segnalare qualsiasi violazione di cui sono a conoscenza pena la sanzione fino a 100.000 yuan e fino a 500.000 yuan nel caso di circostanze aggravanti

Conclusioni
Il Regolamento sul controllo delle esportazioni cinese, pubblicato con l’ordinanza 792 del Consiglio di Stato, si distingue per la sua portata ampia e la flessibilità applicativa. Esso non solo introduce un sistema organico per il controllo dei beni a duplice uso, ma fornisce anche una base giuridica per misure restrittive contro cittadini, società locali e straniere e Paesi terzi, sulla base di violazioni oggettive, presunte o di valutazioni di interesse nazionale. Questo regolamento rappresenta un passo importante verso un sistema di controllo delle esportazioni più integrato e aggiornato, con implicazioni significative per le aziende che operano nel commercio internazionale soprattutto se scarsamente integrate nelle moderne complessità della geopolitica internazionale.